Pubblicato in Gazzetta il decreto Riaperture
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Pubblicato in Gazzetta il decreto Riaperture


Pubblicato il decreto con il programma per la riapertura delle attività economiche.


Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile è stato pubblicato il decreto legge n. 52/2021, ribattezzato “decreto Riaperture”.

Il decreto prevede oltre alla graduale riapertura delle attività in vista dell’estate, la proroga, all’articolo 10, dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 (la scadenza precedente era fissata al 30 aprile).


Il decreto Riaperture

Di seguito tutte le principali misure contenute nel decreto (in allegato, in calce all’articolo, le slide riassuntive pubblicate dal Governo).


Ripristino della disciplina delle zone gialle

L’art. 1 del decreto prevede che dal 1° maggio al 31 luglio 2021, siano riattivate le zone gialle.

Verranno quindi nuovamente applicate le misure di cui all’articolo 2, comma 1, del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

In pratica le Regioni italiane, in base all’indice RT, verranno ri-suddivise in zone gialle, arancioni e rosse.


Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DL n. 44/2021, e sono conseguentemente riconsentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.

Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.


Certificazioni verdi

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti dal decreto Riaperture, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato;

  2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute. La certificazione verde ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

  3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. La certificazione verde ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente decreto.


Attività scolastiche e didattiche

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica:

  • al 100% della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

  • almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado.

Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.

La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70% e fino al 100% della popolazione studentesca.

La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.


Servizi di ristorazione

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, il decreto Riaperture consente le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari del coprifuoco (ore 22.00).

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati.

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con:

  • posti a sedere preassegnati;

  • la condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

  • capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata;

  • numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Le attività devono comunque svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.


Eventi sportivi

Il decreto Riaperture prevede che a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le suddette disposizioni per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

In zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all’aperto.


Piscine, palestre e sport di squadra

In zona gialla:

  • dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport;

  • dal 1° giugno 2021 sono consentite le attività di palestre;

  • dal 26 aprile 2021 nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

E’ comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.


Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del DL n. 33/2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.



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