Piano casa Calabria: prorogato fino al 31 dicembre 2021
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Piano casa Calabria: prorogato fino al 31 dicembre 2021


Dalla Regione Calabria arrivano la proroga e le modifiche del Piano casa. Ecco i dettagli


Fonte: BibLus-net


Con la legge regionale n. 10, pubblicata sul Burc n. 66 del 2 luglio 2020, è stata stabilita la proroga del Piano Casa della Calabria fino al 31 dicembre 2021.

Previste anche alcune modifiche e integrazioni alla lr n. 21 dell’11 agosto 2010.

Le modifiche previste dalla lr n. 10 al Piano casa della Calabria

La lr n. 10/2020 si compone di sei articoli dei quali solo gli articoli da 1 a 4 apportano modifiche ed integrazioni al Piano casa.

Le modifiche riguardano:

  • art. 1 (modifiche all’art. 2 lr n. 21/2010) – specificazioni su distanze e confini dai fabbricati;

  • art. 2 (modifiche all’art. 4 lr n. 21/2010) – l’entità di incremento delle superfici delle unità immobiliari innalzata dal 15% al 20% della superficie lorda entro lo stesso limite massimo di incremento realizzabile pari a 70 metri quadrati di superficie interna netta, viene concesso anche nel caso di un’unica unità immobiliare qualora superi i 1000 metri cubi a patto che si effettuino contestualmente sull’intero fabbricato lavorazioni atte ad innalzare il livello di efficienza termica o strutturale (sismica) di almeno una classe;

  • art. 3 (modifiche all’art. 5 lr n. 21/2010 ) – con particolare riferimento al comma 1 dell’art. 5 “demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, […] con eventuale riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell’edificio stesso…”, la realizzazione di un aumento di volumetria viene abbassato entro un limite del 30%. E’ abrogata la lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2010. E’ prevista la modifica del comma 3 bis dell’art. 5, che demanda ai comuni l’altezza massima realizzabile;

  • art. 4 (modifiche all’art. 6 lr n.21/2010 ) – con riferimento al comma 1 dell’art. 6, gli interventi previsti negli articoli 4 (Interventi straordinari di ampliamento) e 5 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Al comma 5 bis (recupero dei sottotetti ai fini abitativi) dell’articolo 6: “altezza media ponderale di almeno metri 2,30, ridotta a metri 2,10 per i comuni posti a quota superiore a metri 800 slm, calcolata …“, le altezze ponderali prese in considerazione vengono ridotte rispettivamente a m 2,20 e m 2,00. In ultimo, al comma 12 le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.

Infine l’art. 5 riporta la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’art. 6 specifica l’entrata in vigore delle variazioni al Piano casa appena descritte.


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