DURC irregolare e gare di appalto: un debito esiguo non evita l’esclusione
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DURC irregolare e gare di appalto: un debito esiguo non evita l’esclusione


Consiglio di Stato: anche la pendenza di un debito esiguo (con conseguente DURC irregolare) causa l’esclusione da una gara di appalto pubblico.


Fonte: BibLus-net


Con la sentenza n. 849/2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato nuovamente sulla questione di un DURC (Documento unico di regolarità contributiva) irregolare accertato durante una gara di aggiudicazione di lavori pubblici.

Il caso

Una s.r.l veniva esclusa da una gara di appalto di lavori pubblici a causa dell’accertamento della stazione appaltante del DURC negativo della società, rilasciato dall’INAIL, dovuto ad un debito contributivo pendente di soli 295 euro.

Il debito causava quindi l’esclusione della s.r.l.: l’aggiudicazione dei lavori veniva data, quindi, ad un altro concorrente.

La società esclusa faceva, di conseguenza, ricorso al Tar lamentando sostanzialmente l’eccessiva penalizzazione subita a causa di un debito esiguo.

Il Tar respingeva il ricorso e la questione giungeva in Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada chiarisce che per giurisprudenza consolidata la carenza della regolarità contributiva, attestata dal DURC rilasciato dall’ente previdenziale alla stazione appaltante, a prescindere dall’entità del debito contributivo, individua:

una presunzione legale […] di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, onde l’esclusione dalla gara per assenza di requisiti è esito obbligatorio e vincolato.

I giudici, inoltre, ribadiscono che in caso di DURC negativo accertato durante una gara di appalto pubblico:

  • non possono rilevare eventuali adempimenti tardivi o regolarizzazioni postume;

  • nessuna rilevanza può assumere l’invito alla regolarizzazione (cd. preavviso di DURC negativo).

Palazzo Spada richiama, infine, la Corte di giustizia dell’ Unione europea che stabilisce che l’amministrazione aggiudicatrice deve considerare quale motivo di esclusione qualsiasi violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

Tale violazione deve essere attestata da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali.

Il ricorso non è, quindi, accolto.


Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato


Consiglio-di-Stato-849-2021
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