Abuso edilizio: anche l’impresa affidataria dei lavori è responsabile!
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Abuso edilizio: anche l’impresa affidataria dei lavori è responsabile!


L’impresa affidataria dei lavori è responsabile della realizzazione legittima dell’opera: è tenuta a controllare l’esistenza delle prescritte autorizzazioni! Lo afferma la Cassazione


Fonte: BibLus-net


La Corte di Cassazione con una recente sentenza penale, la n. 47801/2022, torna sulle figure coinvolte in un abuso edilizio. In merito, fino ad ora abbiamo sempre analizzato casi in cui erano evidenziate le responsabilità dei proprietari e dei tecnici. Ma in che misura l’impresa che materialmente esegue i lavori risulta coinvolta nell’illecito edilizio?

Essere titolare dell’impresa o operaio dipendente fa la differenza in un abuso edilizio.

Il caso

Il socio della titolare di una impresa edile esecutrice dei lavori veniva condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, poiché ritenuto responsabile, al pari della titolare, di un abuso edilizio in area paesaggisticamente vincolata.

L’imputato ritenendosi privo di responsabilità perché inconsapevole, faceva ricorso per Cassazione proponendo due motivi a sua difesa:

  • con il primo motivo l’imputato premetteva che secondo la giurisprudenza di legittimità può concorrere nella contravvenzione di cui all’art. 44 dpr 380/2001 anche chi non riveste una delle qualifiche indicate nell’art. 29 dello stesso Testo dell’Edilizia; a condizione, però, che abbia apportato un contributo rilevante e consapevole alla realizzazione dell’evento. Nella specie era emerso che egli non aveva partecipato alla predisposizione della documentazione relativa alle opere (contrattuale, progettuale, amministrativa) e che al momento del sopralluogo in cantiere aveva consegnato il progetto e le planimetrie dell’intervento dichiarando che il tecnico responsabile aveva presentato la SCIA al Comune ed i calcoli al Genio Civile; pertanto, andava annullato il capo della sentenza che affermava che egli stesso era consapevole dell’abusività delle opere e della loro irregolarità urbanistica;

  • con il secondo motivo respingeva la qualifica di contitolare della ditta esecutrice dei lavori, lamentando che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere comprovata tale qualità alla luce delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da due operai; da tali dichiarazioni emergevano, invece, elementi per ritenerlo un lavoratore subordinato della ditta in questione e non contitolare della stessa.

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Il giudizio della Corte di Cassazione: l’impresa e chi esegue in proprio piccoli lavori di rifinitura risultano entrambi responsabili dell’abuso edilizio

Gli ermellini chiariscono che:

Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l’assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Essi aggiungono che il costruttore, quale diretto responsabile dell’opera, prima di iniziare i lavori ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà:

  • a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo,

  • a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento,

perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia.

Si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.

La Cassazione conclude che la Corte territoriale ha giustamente confermato la valutazione del Tribunale, rimarcando che l’imputato, quale contitolare dell’impresa esecutrice dei lavori (come emergente dalle risultanze e dalle testimonianze), aveva l’obbligo di vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire, essendo consapevole che i lavori per cui era stata presentata al Comune la Scia consistevano nella sola messa in sicurezza dell’immobile, come si evince dalla documentazione in atti.

Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile.


Scarica la sentenza qui di seguito:

Corte-di-Cassazione-47801-2022
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