Dalle Entrate nuovi chiarimenti sul Superbonus nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume e modifica dell’area di sedime.
Fonte: BibLus-net
Con la risposta all’interpello n. 210/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriormente l’applicazione dell’agevolazione fiscale al 110% (Superbonus) nel caso di interventi di demolizione/ricostruzione che si configurino come ristrutturazione edilizia.
L’interpello
Il contribuente possiede un’abitazione (non oggetto d’intervento) con tre pertinenze:
un’unità collabente (categoria F/2);
un deposito agricolo (categoria C/2);
una stalla (categoria C/6).
L’istante intende demolire e ricostruire le 3 pertinenze per ricavarne 2 due unità residenziali unifamiliari realizzate nel medesimo fondo con una traslazione dell’area di sedime.
L’istante evidenzia che:
i fabbricati al termine dei lavori avranno diversa sagoma e volumetria;
la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35% ai sensi della legge regionale sul piano Casa;
l’intervento prevede il miglioramento di almeno 2 classi di rischio di sismico;
l’intervento prevede la successiva installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo su ciascuno degli edifici, nonché di colonnine elettriche (interventi trainati).
Il contribuente chiede se per i prospettati interventi possa accedere al Superbonus previsto dall’art. 119 del dl n. 34/2020.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Le Entrate premettono che gli “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione” per i quali la legge regionale sul piano casa consente l’aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35%, comportano una analisi di natura tecnica non fiscale che esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.
Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia ritiene che l’istante possa fruire del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo, che assente i lavori, risulti che l’opera consiste in un intervento di conservazione/ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d’uso degli immobili in residenziale.
L’Agenzia conclude che, con riferimento agli interventi trainati, come chiarito dalla citata circolare n. 24/E del 2020, l’istante potrà fruire del Superbonus solo per l’istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Calcolo dei limiti di spesa ammissibile
L’Agenzia chiarisce che ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l’istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori (dato che l’intervento di efficientamento energetico ecobonus detratto al 110% non è applicabile sull’aumento volumetrico post ricostruzione, contrariamente al sismabonus) pertanto, limitatamente al caso prospettato il limite di spesa:
per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
per l’installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (nota della redazione: in realtà, trattandosi di intervento di cui alla lettera d) dell’art. 3 c.1 del dpr 380/2001, il limite massimo a kW di potenza è 1.600 €).
per l’istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 x 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
Clicca qui per scaricare l’interpello AE n. 210/2021
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