Le Entrate chiariscono che non è applicabile il Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale di un edificio previsti dal comma 344 della legge 296/2006.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente che gli interventi di riqualificazione energetica globale di un edificio previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296/2006 non possono beneficiare del Superbonus 110. Più volte si è parlato della possibile esclusione del comma 344 dagli interventi trainato del Superbonus, come anche sostenuto da ENEA in alcuni incontri tecnici. Con la risposta all’interpello n. 43/2021 anche le Entrate ribadiscono questo concetto.
Il quesito
Il proprietario di un edificio unifamiliare intende effettuare i seguenti interventi:
sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
riqualificazione energetica globale del fabbricato “con interventi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.
L’Istante chiede se l’intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato ai fini del Superbonus.
La risposta del Fisco
Relativamente agli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, con la circolare n. 36/E del 2007 è stato precisato che, data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
L’intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.
Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.
Il Superbonus non spetta, pertanto, sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296/2006, costituendo quest’ultimo un intervento a sé stante nei termini sopra descritti.
Scarica l’interpello 43/2021 qui in basso.
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