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Immagine del redattoreGeom. Daniele Polimeni

Sismabonus: sì alla detrazione con aumento di volumetria!


Dalle Entrate giunge il chiarimento in materia di demolizione e ricostruzione edilizia in caso di applicazione del sismabonus.


Fonte: BibLus-net


Con la risposta all’interpello n. 195/2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli interventi di ricostruzione con aumento di volumetria possono rientrare nelle agevolazioni fiscali qualora l’intervento sia finalizzato esclusivamente all’adeguamento del manufatto alle norme antisismiche.


Il caso


L’istante riferisce di aver ottenuto un permesso di costruire, relativo alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato collabente, con aumento di volumetria, in applicazione del piano casa regionale.


L’edificio ricostruito avrà una destinazione d’uso residenziale.

L’interpellante è dell’avviso che l’intervento in questione possa beneficiare:

  • delle detrazioni fiscali riconosciute dall'articolo 16-bis, terzo comma, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in favore di coloro i quali acquistano dalle imprese di costruzione unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione.

  • della detrazione d’imposta introdotta dall'articolo 46-quater del dl n. 50 del 2017 (sismabonus) per l’acquisto di case antisismiche.

L’istante ritiene di soddisfare tutte le condizioni stabilite dalla normativa per fruire del sismabonus dal momento che:

  1. la procedura autorizzatoria è stata avviata dopo il 1° gennaio 2017 in quanto il Permesso di costruire è stato rilasciato il 26 giugno 2017;

  2. l’intervento di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica consentita dalle norme urbanistiche, prevede il miglioramento di 1 o 2 classi sismiche rispetto al preesistente;

  3. l’intervento viene eseguito dall’impresa di costruzione/ristrutturazione che provvede alla successiva vendita;

  4. l’immobile è ubicato in “zona sismica 2”;

  5.  la cessione delle unità immobiliari interverrà entro 18 mesi dal termine dei lavori e, per le zone sismiche 2 e 3, dopo il 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2019).

Viene così chiesto alle Entrate se gli interventi possano beneficiare delle suddette detrazioni fiscali.


La risposta dell’Agenzia delle Entrate


Dall'esame dell’istanza emerge, secondo le Entrate, che l’operazione rappresentata dall'interpellante ha avuto impatti sulla volumetria dal momento che i lavori effettuati consistono in una ristrutturazione con demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso.


Le Entrate ricordano che in base alla normativa (dl n. 63/2016, legge n.96/2017, n. 96, legge n. 58/2019) vigente al momento di presentazione dell’istanza, è previsto:  “qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile“.


Tali impatti, secondo quanto dichiarato dall'istante sono esclusivamente dovuti all'adeguamento antisismico dell’edificio, ciò comporta che l’intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una “nuova costruzione” e, in quanto tale coloro i quali acquistano le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione descritti nell'istanza potranno fruire della detrazione.

Le Entrate concludono quindi che, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Tuttavia dal momento che i lavori di ristrutturazione effettuati consistono in una demolizione/ricostruzione con ampliamento, dovuta unicamente all'adeguamento antisismico dell’edificio, l’intervento può, secondo le Entrate, non essere considerato una nuova costruzione.

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