Parere in materia di permanenza minima del personale – Articolo 3, comma 7-ter D.L.80/2021
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Parere in materia di permanenza minima del personale – Articolo 3, comma 7-ter D.L.80/2021



La Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - si esprime così come di seguito in merito al presunto vincolo di permanenza obbligatoria dettato dal comma 7-ter del D.L.80/2021



Nonostante il Governo abbia deciso di rimuovere i vincoli alla mobilità, favorendo lo spostamento delle professionalità tra enti pubblici, resta il dubbio sull'interpretazione del comma 7-ter del D.L.80/2021 che recita testuali parole:

“Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione*, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”


A rigor di logica grammaticale, lo stesso Comma, leggendolo per intero, sembra giusto intendere che la permanenza minima di 5 anni del personale in caso di prima assegnazione sia a seguito di partecipazione (e selezione avvenuta) da parte del dipendente all'avviso di mobilità promosso dall'Amministrazione selezionatrice, quindi obbligo di permanenza di 5 anni presso l'Amministrazione selezionatrice stessa. Di fatti, leggendo il verso "In ogni caso, la cessione* del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento." ,con il termine cessione* si evince, esclusivamente, la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza a differire* (termine da non confondere con termini paralizzanti per il dipendente) lo spostamento del dipendente partecipante (e selezionato) all'avviso di mobilità e non, come spesso viene interpretata, la discrezionalità della stessa Amministrazione di appartenenza a far permanere il dipendente presso i propri uffici.


Riportiamo la definizione dei termini "cessione" e "differire" per essere ancora più chiari sotto il punto di vista grammaticale:


*Assegnazione: s.f. : 1.Attribuzione o destinazione. "a. di una sede". 1.2. Aggiudicazione. "l'a. di un premio"

*Cessióne: s. f. [dal lat. cessio -onis, der. di cedĕre «cedere»]. – Atto con cui si cede ad altri un bene materiale o immateriale. Il termine è particolarmente usato in diritto per indicare istituti diversi, che hanno in comune il concetto del trasferimento di un bene da un soggetto a un altro. In partic.: c. dei beni ai creditori, contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori di liquidare tutte le sue attività (o talune) e di ripartire tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti; c. del contratto, mezzo attraverso cui si opera il trasferimento di un rapporto contrattuale nella sua interezza; c. del credito, trasferimento volontario di un diritto di credito da un soggetto a un altro; c. del quinto, tipo di prestito che lo stato concede a modesto tasso d’interesse ai suoi dipendenti, in misura proporzionale al reddito da essi percepito, e che viene restituito con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti, trattenute mensilmente per un periodo di cinque o dieci anni (per estens., anche l’analoga forma di prestito che alcune società finanziarie private concedono a percettori di reddito fisso); c. territoriale, accordo internazionale con il quale uno stato, titolare della sovranità su un determinato territorio, trasmette tale diritto a un altro stato.

*Differire: v. tr. e intr. [dal lat. differre «rimandare; esser differente», comp. di dis-1 e ferre «portare»] (io differisco, tu differisci, ecc.). – 1. tr. Spostare a un tempo successivo, o rinviare a tempo indeterminato: d. la partenza, la data di un incontro; d. la consegna di una merce, di un lavoro; d. l’adempimento di una promessa. 2. intr. (aus. avere) Esser differente, avere qualche cosa di diverso: la nuova edizione non differisce sostanzialmente dalla precedente; differiscono molto fra loro nel modo di pensare; non riesco a vedere in che cosa la copia differisca dall’originale. ◆ Part. pres. differènte, solo come agg. (v. la voce). ◆ Part. pass. differito, anche come agg. (v. la voce).


Giungiamo quindi ad un ulteriore ed ambiguo parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - che non chiarisce ancora il dubbio sulla corretta interpretazione dell'Articolo 3, comma 7-ter del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.


Di seguito il parere:


Si fa riferimento alla nota n. 7008/2022 del 9 febbraio 2022, acquisita al protocollo DFP n. 16939/2022, con la quale viene richiesto l’avviso di questo Dipartimento in ordine alla possibilità che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, benché con il consenso dell’ente di appartenenza; ciò in relazione al disposto dell’articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, secondo cui: “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.”


In via generale, deve premettersi che nell’ordinamento generale del lavoro pubblico esiste da tempo, per i vincitori dei concorsi, lo stesso obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione, così come disposto dall’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001.


Entrambe le norme in argomento, se lette in un’ottica di sistema, stabiliscono l’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale neoassunto, affinché la sua allocazione sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione e la conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie per soddisfarlo.


Quindi, dalla ratio delle richiamate disposizioni normative, dianzi enucleata, si può evincere che l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non abbia ragione di operare, qualora l’amministrazione rilevi - in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e sulla base di ponderate valutazioni - che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative. Ciò, in ogni caso, nella prospettiva di perseguire l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.


In considerazione del fatto che l’ambito di applicazione della norma di cui in oggetto non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione, si ritiene pertanto che, alle condizioni sopra specificate, un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, possa essere assunto da una diversa amministrazione, con il consenso – le motivazioni a sostegno del quale sono da ricondurre alla responsabilità dell’amministrazione, a seguito di valutazioni nell’ambito della propria autonomia organizzativa - dell’ente di appartenenza.



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