Paletti dissuasori: quale titolo edilizio occorre?
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Paletti dissuasori: quale titolo edilizio occorre?


Per il Tar Lazio il regime edilizio dei paletti dissuasori è affine a quello delle recinzioni: occorre valutarne le caratteristiche costruttive e l’uso.


Fonte: BibLus-net


Installare dei paletti dissuasori su area di proprietà potrebbe sembrare un’operazione scontata, non soggetta a restrizioni normative. In via generale, per non commettere inconsapevoli abusi edilizi, occorre sempre valutare la consistenza di certe opere e la possibilità che possano incidere in modo rilevante e permanente sullo stato originario dei luoghi.

Con la sentenza n. 3246/2021 il Tar Lazio chiarisce la natura di questi oggetti usati, similmente alle recinzioni, per contenere indesiderate invasioni di proprietà.

Il caso

Un condominio veniva raggiunto da un’ordinanza di rimozione riguardante alcuni paletti dissuasori che aveva posto a delimitazione della sua proprietà.

Tali dissuasori erano però molto vicini alla rampa dell’autorimessa di un condominio adiacente.

Quest’ultimo si lamentava con il Comune, poiché i paletti dissuasori del vicino fabbricato condominiale avrebbero arrecato intralcio alle manovre di accesso alla rampa delle autovetture.

Il Comune motivava l’ordinanza, sottolineando, la mancanza del permesso di costruire che avrebbe dovuto assentire quei paletti.

Il condominio proprietario dei dissuasori contestati decideva di far ricorso a Tar, poiché a suo parere veniva violata la normativa del codice della strada in ordine alla apposizione dei paletti dissuasori. Infatti, quest’ultimi erano da qualificare quali “segnali complementari” volti a impedire la sosta, ove non consentita, non c’entrando (a detta del ricorrente condominio) la normativa edilizia.

La sentenza del Tar Lazio

I giudici del Tar osservano in primis che nella vicenda non è stata specificata l’esatta natura, il numero, le dimensioni, l’impatto, la forma, il materiale di composizione e la rimovibilità dei paletti dissuasori. Ciò comporta che non è possibile un adeguato inquadramento giuridico, sul piano della disciplina edilizia applicabile.

Infatti, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata sul regime edilizio delle recinzioni, che è ovviamente affine a quello dei paletti dissuasori, distinguendo, in base alla natura di esse, se e quale titolo abilitativo richiedano.

Fatta questa premessa, il Tar chiarisce che in merito ai paletti dissuasori:

si è […] affermato che non viene necessariamente “in esame un’ipotesi di trasformazione edilizio -urbanistica, o di alterazione permanente dell’assetto del territorio, o di nuova costruzione, tale da esigere il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001. Deve invece ritenersi, sulla falsariga di quanto affermato dal giudice di appello in una fattispecie del tutto simile a quella oggetto di causa, che l’intervento ricada nel campo di applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, in tema di SCIA

I togati spiegano che, al pari delle recinzioni, la valutazione sulla necessità del permesso di costruire relativamente ai paletti dissuasori va compiuta in base alla natura e delle dimensioni delle opere, della loro destinazione e funzione.

Sicché (conclude il Tar) quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura e la recinzione non è facilmente rimuovibile, l’intervento, essendo idoneo a incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire, ma a tal fine occorre avere riguardo a tutte le opere realizzate nel loro complesso.

Diversamente, l’installazione di meri paletti separati l’uno dall’altro e di scarso ingombro può farsi rientrare nella fattispecie dell’inserimento di elementi accessori di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del dpr 380/2001, con la conseguenza che l’intervento eseguito in assenza di titolo (art. 22 del dpr 380/2001), potrebbe essere assoggettato alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 37, co. 1 del dpr 380/2001.

Il ricorso è, quindi, accolto.


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