Muro di recinzione: quando è necessario il permesso di costruire?
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Muro di recinzione: quando è necessario il permesso di costruire?



Il Tar Campania chiarisce che il titolo edilizio dipende dalla variazione di assetto urbanistico determinata dal muro di recinzione.


Fonte: BibLus-net


Ecco una nuova sentenza che contribuisce a far chiarezza sulle recinzioni in muratura e i titoli necessari.

Il Tar Campania si è pronunciato sul tema, con la sentenza n. 1542/2020, chiarendo quale titolo abilitativo occorre per un muro di recinzione. Basta una SCIA o necessita un permesso di costruire? Ecco i dettagli.

Il caso

Un privato realizzava senza titolo edilizio un muro di recinzione lungo 25 m ed alto 2,50 m, munito di un cancello in ferro, carrabile e scorrevole dall’ampiezza di 5 m.

Il Comune ne ordinava la demolizione per la mancata richiesta del permesso di costruire.

Il proprietario ricorreva al Tar perché a suo avviso il muro realizzato costituiva una delimitazione della proprietà e quindi sarebbe bastata la richiesta di una semplice DIA (ora SCIA), la cui mancanza determinava la sola applicazione di una sanzione pecuniaria.

La sentenza del Tar della Campania

Di diverso parere sono i Giudici che sostengono che:

la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) dpr 380/2001

In generale, secondo i Giudici, la realizzazione di muri di cinta di modeste dimensioni è assoggettabile alla sola denuncia di inizio attività, successivamente divenuta segnalazione certificata di inizio attività – SCIA.

Al contrario, un muro di recinzione lungo 25 m e alto 2,50 m è certamente qualificabile come opera muraria che incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio. E’ per tale motivo che un intervento di questa portata deve ritenersi una nuova costruzione e quindi necessitante di un permesso di costruire.

Il ricorso, quindi, non è accolto.


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