Per il Tar Calabria le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio di un fabbricato possono determinarne la decadenza dell’agibilità
Fonte: BibLus-net
Il titolo edilizio e l’agibilità di un fabbricato, anche se diversamente disciplinati, sono tra loro correlati; la contestazione di eventuali abusi edilizi rispetto al titolo abilitativo, infatti, non può essere impedita dal certificato di agibilità rilasciato precedentemente.
Il Tar Calabria interviene a chiarirne il caso con la sentenza n. 70/2021.
Dal certificato di agibilità alla segnalazione certificata di agibilità
Con il dlgs del 25 novembre 2016 n. 222 (decreto SCIA 2) si è introdotta la segnalazione certificata di agibilità (SCA) che prevede che l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene certificata direttamente dal tecnico.
Ai fini dell’agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presentano allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata.
La segnalazione deve essere effettuata per i seguenti interventi (art. 24, comma 2 del dpr 380/2001):
nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 24 del dpr 380/2001.
Essa è corredata dalla seguente documentazione:
attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie;
certificato di collaudo statico;
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Il caso
I proprietari di un edificio ricevevano (nel 2017) la comunicazione dal Comune di avvio del procedimento di revoca del certificato di agibilità rilasciato nel 1981, poiché l’amministrazione aveva accertato la realizzazione sull’immobile di importanti opere edilizie (ampliamenti di volumetria e parziali sopraelevazioni) in assenza del necessario titolo abilitativo.
Il Comune sosteneva che gli abusi edilizi avevano alterato l’originaria struttura dell’intero corpo di fabbrica con tutte le unità immobiliari coinvolte, compromettendone le condizioni di sicurezza (per cui era stato precedentemente rilasciato il certificato di agibilità).
A parere del Comune (anche in conseguenza di una richiesta di sanatoria delle opere in questione, ancora in corso di valutazione) l’idoneità sismica dell’opera avrebbe potuto essere assicurata con la presentazione di un nuovo certificato di collaudo sismico e statico così come richiesto nella comunicazione di revoca dell’agibilità.
Richiesta rimasta disattesa da parte dei proprietari.
La questione si risolveva con il ricorso al Tar dei proprietari contro il Comune.
La sentenza del Tar Calabria
I giudici del Tar, in accordo con le motivazioni del Comune, ribadiscono che la rilevante consistenza delle opere in abuso non garantisce le condizioni minime per la sicurezza dei soggetti che stazionano nel fabbricato, non essendo stata prodotta alcuna documentazione da parte dei ricorrenti che ne attesti l’agibilità ovvero la conformità alla normativa antisismica.
In questa circostanza il divieto di utilizzo dell’immobile non può che rappresentate un atto dovuto adottato dall’ufficio tecnico comunale a causa dell’assenza della necessaria agibilità.
I togati in merito richiamano l’art. 24, comma 1 del dpr 380/2001, secondo il quale il certificato di agibilità attesta: “la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente […]”.
I giudici spiegano che attualmente l’art. 24 comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia richiede che:
la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata, tra l’altro, dalla “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato” e che tale certificato (oggi […] sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art.3 dlgs n. 222/2016) viene imposto, ai sensi del comma 2, con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1, avallando l’interpretazione per cui, in caso di difformità dell’opera dal progetto edilizio e, a maggior ragione, in assenza di progetto, l’agibilità deve essere negata.
In altre parole, il certificato di agibilità può riguardare soltanto opere edilizie legittime fin dalla loro edificazione attraverso regolare titolo edilizio o successivamente sanate.
Nel caso in esame il Comune ha motivatamente accertato la sopravvenuta parziale abusività del fabbricato, pertanto il ricorso non è accolto.
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