Ecco la guida dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili sul Bonus Facciate datata Gennaio 2021.
Cos’è il Bonus Facciate?
È una detrazione d’imposta lorda (IRPEF/IRES) che consente di detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.
Il Bonus Facciate è stato introdotto dalla legge di Bilancio 20201 ed è stato prorogato per tutto il 2021 dalla legge di Bilancio 20212. Ad oggi, quindi, la detrazione interessa le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
I soggetti beneficiari del Bonus Facciate possono portare in detrazione il 90% delle spese sostenute per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal DM n.1444/68 o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali.
Il Bonus Facciate, diversamente dalle altre agevolazioni, non prevede un limite di spesa agevolata.
Va, inoltre, segnalato che la legge n.77/2020 di conversione del DL 34/2020 cd. “Decreto Rilancio” ha esteso anche ai beneficiari del Bonus Facciate la possibilità di optare, oltre che per la fruizione diretta della detrazione, anche per la cessione del credito ad essa corrispondente o, in alternativa, per il cd. “sconto in fattura” anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24, o da cedere a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Tale possibilità sussiste per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Chi sono i beneficiari del Bonus Facciate?
La Circolare n.2/E/2020 ha chiarito, come anticipato dall’ANCE, che possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito che producono, con riferimento a qualsiasi categoria di edificio esistente, compresi gli edifici strumentali.
Poiché, però, il Bonus facciate è una detrazione dall'imposta lorda non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (Cfr. la Risposta ad interpello 179/E del 12 giugno 2020). Tuttavia, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Cfr. Risposta ad interpello n.543 del 12 novembre 2020), ove tali soggetti abbiano sostenuto le spese, possono fruire “indirettamente” del bonus fiscale, optando per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Infatti, per esercitare queste opzioni, non rileva la circostanza che l’IRPEF/IRES non sia dovuta, tenuto conto che “sconto in fattura” e cessione del credito hanno proprio l’obiettivo di incentivare gli interventi di efficientamento energetico ed antisismico anche a favore dei soggetti che, generalmente, non sono interessati dalla detrazione, perché incapienti o assoggettati ad una forma di tassazione separata o sostitutiva delle imposte sul reddito. Dunque, anche il contribuente cd. "forfetario", nel rispetto di tutti i requisiti
richiesti dalla legge per godere delle agevolazioni, ha la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura”.
Beneficiari della detrazione sono le persone fisiche, gli enti pubblici e privati commerciali e non, le società semplici, le associazioni tra professionisti, le società di persone e le società di capitali che devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento dell’avvio dei lavori (risultante dai titoli urbanistici abilitativi) o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Hanno, inoltre, diritto al Bonus Facciate, purché sostengano effettivamente le spese e queste siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
- il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado), purché la convivenza sussista al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se precedente;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.
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