Ecco tutto quello che occorre sapere sui contributi a fondo perduto: regole per l’accesso, istruzioni per l’istanza e la guida fiscale delle Entrate.
Fonte: http://biblus.acca.it/
L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 10 giugno e con la pubblicazione della guida fiscale “Contributi a fondo perduto” definisce il contenuto, le modalità ed i termini per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio (dl n. 34/2020).
Ricordiamo infatti che il decreto ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus.
Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.
I contributi a fondo perduto del decreto Rilancio
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati:
conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro;
è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo (in pensione);
soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti;
enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir Contributo a fondo perduto;
professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ossia le casse previdenziali come Inarcassa);
soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto CuraItalia).
Di fatto sono quindi esclusi i liberi professionisti iscritti sia alla Cassa, sia alla gestione Inps, sia titolari di rapporti di collaborazione coordinata.
Importo del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Domanda di finanziamento: contenuti
I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020).
L’istanza deve contenere:
il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
l’IBAN del conto corrente su cui accreditare la somma;
poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell’istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade (20%, 15%, 10%) l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019;
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l’importo sarà considerato pari a zero.
Come e quando inviare la domanda
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.
Si può utilizzare:
mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
una specifica procedura web messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Presa in carico e controlli
Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa.
Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza.
Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.
L’Agenzia delle Entrate procede successivamente al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
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