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Immagine del redattoreGeom. Daniele Polimeni

Cartelloni pubblicitari sui ponteggi di restauro: vietato superare il 30% della superficie


Il Ministero della Cultura ha dato indicazioni e limiti per l’inserimento della pubblicità sui ponteggi predisposti per gli interventi di restauro sugli edifici storici


Fonte: BibLus-net


Il Ministero della Cultura (ex MIBACT) ha emanato la circolare n. 49 del 7 dicembre 2020, con oggetto: “Utilizzo a fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione – indicazioni operative” (ai sensi del dlgs. 42/2004, art. 49 comma 3).

Il documento fornisce utili chiarimenti circa l’utilizzo della pubblicità applicata sulle impalcature dei cantieri di conservazione del patrimonio storico/culturale.

Linee guida sull’utilizzo della pubblicità nei cantieri di restauro

Il Ministero specifica che le indicazioni contenute nella circolare costituiscono linee guida che ciascuna Soprintendenza potrà utilizzare con una certa discrezionalità, ma al fine di rendere omogenei gli interventi in merito sull’intero territorio nazionale.

La circolare vuole evitare danni possibili all’immagine e alla tutela dei beni culturali coinvolti (e alle risorse economiche che possono giungere da tale attività) arrecati dallo sfruttamento pubblicitario.

In sintesi le indicazioni contenute nel documento del Ministero forniscono le seguenti linee guida:

  • la dimensione dell’immagine pubblicitaria non dovrà, di norma, eccedere il 30% della superficie dei teli di protezione dei ponteggi (fatte salve eventuali indicazioni maggiormente restrittive contenute nei regolamenti comunali) in relazione allo specifico fronte su cui insiste l’immagine pubblicitaria;

  • la suddetta percentuale dovrà essere opportunamente rivalutata nel caso di immagini e messaggi pubblicitari veicolati si schermi digitali;

  • è opportuno che eventuali immagini in movimento dovranno alternarsi con filmati relativi alla documentazione sul restauro svolto;

  • le istallazioni pubblicitarie in ogni caso non dovranno protrarsi oltre 12 mesi;

  • le singole Soprintendenze valuteranno la compatibilità delle immagini pubblicitarie con il decoro del contesto d’inserimento;

  • nei casi in cui il messaggio pubblicitario comprenda dei filmati, se ne raccomanda la preventiva visione integrale.


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