Per il Tar Lombardia un ascensore esterno può essere installato con la sola presentazione di una SCIA e in deroga alle distanze tra fabbricati.
Fonte: BibLus-net
Il Tar Lombardia con la sentenza n. 388/2021 conferma che un ascensore esterno costituisce un volume tecnico, oltretutto finalizzato al superamento delle barriere architettoniche, per cui la sua installazione può avvenire tramite una semplice SCIA, in deroga anche alle distanze tra fabbricati.
Il caso
Dei privati avviavano i lavori per l’installazione di un ascensore esterno a servizio della loro abitazione sita al 3° piano di una palazzina residenziale (edificio che non era mai stato dotato di tale impianto).
Tale operazione si era resa necessaria al fine del superamento delle barriere architettoniche (non essendo possibile altra soluzione); pertanto era stata presentata una SCIA presso il Comune.
Il Comune fermava i lavori poiché riteneva che la realizzazione dell’ascensore esterno contrastava con le disposizioni dettate dall’art. 5, comma 4 del Piano delle Regole (PdR) del Piano di Governo del Territorio (PGT), il quale recita che:
in tutte le zone, per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la distanza minima dai confini di proprietà e di zona deve essere pari alla metà dell’altezza massima dell’edificio (H) e comunque non inferiore a metri 5.
Per il Comune era inoltre insufficiente la SCIA: l’intervento necessitava di un permesso di costruire.
I proprietari facevano ricorso al Tar.
La sentenza del Tar Lombardia
I giudici del Tar non sono dello stesso parere del Comune; essi spiegano che l’installazione dell’ascensore esterno (e in generale i vani ascensori) non costituisce una “nuova costruzione” e per tale motivo non può rientrare nell’applicazione del suddetto art. 5 del PdR.
Per i togati l’intervento non genera nuova superficie coperta (e neanche un ulteriore carico urbanistico) e quindi i proprietari non sono tenuti al rispetto delle distanze edilizie.
Successivamente i giudici chiariscono che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale l’installazione di un ascensore all’esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un’innovazione allo stabile.
Il Tar, a conclusione, ribadisce che in proposito vanno considerati anche gli art. 78 e 79 del dpr 380/2001; in merito i giudici chiariscono che:
le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile. Non risulta, dunque, applicabile in tali casi la previsione di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968
Il ricorso è, quindi, accolto.
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