ATTENZIONE! Partecipi solo effettuando acquisti cashless.
Che cos'è la lotteria degli scontrini
La lotteria degli scontrini è la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico.
Partecipare alla lotteria è facile: se sei maggiorenne e residente in Italia, procurati in questo sito - nella sezione Partecipa ora - il codice lotteria e mostralo all’esercente al momento di ogni acquisto cashless.
Fatto questo, il tuo scontrino elettronico ti regalerà biglietti virtuali per partecipare alla lotteria: un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.
Non consentono di partecipare alla lotteria:
gli acquisti di importo inferiore a un euro
gli acquisti effettuati online
gli acquisti effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Nella fase di avvio della lotteria non consentono di partecipare:
gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche
gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.)
gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Codice lotteria
Dal 1° dicembre 2020 è attiva la sezione “Partecipa ora” in cui puoi digitare il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre) indispensabile per partecipare. Una volta ottenuto il codice lotteria, puoi stamparlo e salvarlo sul tuo dispositivo mobile per poi mostrarlo al momento dell’acquisto. Il codice lotteria è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e, una volta collegato ai tuoi scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.
L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento dei tuoi acquisti: al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato). Né l’esercente né altri potranno quindi risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.
Se perdi o dimentichi il codice lotteria, potrai facilmente visualizzarlo nella tua area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” di questo sito. Se poi dovessi ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.
Normativa di riferimento
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 540 , così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1095 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.) e dall’articolo 3, comma 10 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.)
540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 541 - così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1095 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.)
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 542 - così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1095 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.)
542. Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 544 - così come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 9 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.)
544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’avvio e per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.
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